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Legge 27/12/2002 n. 290

- Il testo del comma 1 dell'art. 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), č il seguente: "1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiositā dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La Legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi".

- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del giā citato Decreto legislativo n. 143/1998 č il seguente: "2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1".

-Il testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilitā generale dello Stato in materia di bilancio) č il seguente: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro č istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla Legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso]; bligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro č allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito

articolo, dalla Legge di approvazione del bilancio". "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale).

- Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro č istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ". "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste).

- Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, č istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste , per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuitā. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro č allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla Legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puō esercitarsi la facoltā di cui al comma precedente. Alla Legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato č allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si č proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo". "Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa).

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro č istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa , il cui stanziamento č annualmente determinato, con apposito articolo, dalla Legge di approvazione del bilancio.

2. Con Decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne dā contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento".

-Il testo del primo e del secondo comma dell'art. 12 della giā citata Legge n. 468/1978 č il seguente: "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per Legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonchč per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/1977 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi".

- Il titolo del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni č il seguente: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della Legge 19 dicembre 1992, n. 488" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79).

- Il testo dell'art. 48 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) č il seguente: "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamitā naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivitā nazionale o di paesi del terzo mondo". Il testo dell'art. 24 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) č il seguente: "Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro).

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro č istituito un fondo la cui dotazione č alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilitā del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non č computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla Legge 21 marzo 1958, n. 259".

-Il testo del comma 3 dell'art. 18 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di risorse idriche) č il seguente: "3. Č istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonchč alle finalitā di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente Legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici".

- Il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 12 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.

421), č il seguente: "3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, č ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di Legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanitā, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi

a) (omissis)

b) mobilitā sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilitā analitiche per singolo caso fornite dalle unitā sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome".

- Il testo dell'art. 21 della Legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1983) č il seguente: "Art. 21 - In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica č iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonchč per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente Legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonchč i parametri di valutazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine. Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalitā e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale. In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, č autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorren-

 

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